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D. 05/12/2001 n. 16
c), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni e presenta anche i certificati del Casellario giudiziario e dei carichi pendenti. Nel caso della licitazione privata, invece, è la domanda di ammissione alla gara che contiene l'autodichiarazione di inesistenza delle situazioni di cui all'art. 75 indicato, mentre è l'offerta che è accompagnata dal certificato del Casellario giudiziario e dei carichi pendenti. In sede di gara l'amministrazione procede alla individuazione di un campione di concorrenti, nei cui confronti verifica la veridicità delle autodichiarazioni; il campione è individuato tramite sorteggio, tranne che non esistano e siano motivatamente indicate ragioni che giustifichino una diversa scelta. Le stazioni appaltanti procedono, poi, ad una verifica circa l'esattezza delle dichiarazioni. L'impresa viene esclusa se si trova nelle condizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni come ostative alla partecipazione alle gare. La stazione appaltante, verificato che vi è difformità tra quanto dimostrato e quanto costituisce causa ostativa alla partecipazione, segnala gli estremi della difformità, indipendentemente dall'accertamento penale, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Al riguardo è da tenere presente che, ad integrazione di quanto già precisato al punto H) del capo II, esistono disposizioni del cui contenuto va effettuato un coordinamento. Anzitutto la disposizione dell'art. 27 del regolamento n. 34/2000 prevede le segnalazioni all'Osservatorio, da un lato della situazione di oggettiva falsità della dichiarazione in quanto accertata con il procedimento previsto dall'art. 10, comma 1-quater, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, dall'altro prevede una formula generale che si riferisce ai provvedimenti di esclusione dalle gare adottati dalle stazioni appaltanti. Questi provvedimenti di esclusione dalle gare possono fondarsi su situazioni di fatto diverse, possono conseguire alla esistenza di situazioni preclusive, possono riferirsi a fatti già accertati irrevocabilmente con sentenze passate in giudicato, etc., possono riferirsi ad attestazioni esistenti nel "Casellario informatico delle imprese qualificate" circa il comportamento dell'impresa e possono, infine, riguardare le stesse false dichiarazioni previste con riferi- mento all'art. 10, comma 1-quater, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni. Risulta, quindi, evidente che la generica previsione dell'art. 27 indicato deve avere un'interpretazione differenziata a seconda delle fattispecie cui si riferisce e che vi possono essere ricomprese. Quanto, poi, all'ipotesi di falsa dichiarazione sorgono due problemi. Il primo concerne il significato dell'espressione "falsa". Essa può essere intesa come riferimento ad un fatto costituente reato oppure intesa come espressione che riguardi la difformità tra dichiarazione e attestazioni documentali successivamente acquisite, non determinata da quell'errore scusabile che, proprio in quanto tale, tende ad escludere l'intenzionalità della difforme dichiarazione. Pertanto, ove si accerti che vi è difformità e non vi è stato errore scusabile, deve considerarsi verificato ogni elemento che attiene alla cosiddetta falsità della dichiarazione. Va, poi, tenuto presente che, indipendentemente da ogni previsione normativa, quando si tratti di provvedimenti aventi carattere o effetti sanzionatori, è principio generale dell'ordinamento che l'adozione degli stessi debba essere preceduta da un momento di contraddittorio. Ciò la giurisprudenza in tanti casi ha ritenuto, ed ha affermato che le regole del contraddittorio ed il modo di attuarsi debbono essere desunte da fattispecie analoghe che in questo caso sono costituite proprio dall'art. 10, comma 1-quater della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni. Ne segue che la comunicazione da parte della stazione appaltante può comportare, in ogni caso, un procedimento in contraddittorio, salvo che gli elementi forniti siano esaustivi della dimostrazione della anzidetta discordanza. Allora potrà aversi diretta iscrizione sulla base di un provvedimento nel "Casellario informatico delle imprese qualificate". In entrambi i casi, comunque, i provvedimenti sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo. Il rapporto poi tra gli effetti delle fattispecie che vanno inserite nel "Casellario informatico delle imprese qualificate" e delle fattispecie tassative di esclusione può essere inteso tenendo presente che le fattispecie relative al Casellario medesimo discendono da tre cause:
1) procedimenti giudiziali conclusi con sentenza definitiva;
2) provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili;
3) fattispecie di illeciti che richiedono un accertamento, in base a quanto sopra detto, effettuato dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Per le prime due ipotesi:
1) le fattispecie previste come causa di esclusione, seguono la sorte delle conseguenze non penali delle pronunce penali (vedi codice procedura penale);
2) il provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa, tipico in materia di previdenza, è di regola suscettibile di sanatoria in conseguenza di regola rizzazione successiva. Non vi è dubbio che, fino a che sanatoria e regola rizzazione non siano intervenute, vi è l'illecito iscritto al "Casellario infor matico delle imprese qualificate" e vi è l'obbligo di esclusione dalle gare. L'ultima ipotesi trova invece una espressa indicazione del termine di durata che è quella dell'anno. Pur se nella realtà concreta l'anno può ridursi ad un periodo di tempo minore non si può superare il dato normativo il quale riguarda il limite di efficacia della dichiarazione falsa ed ha come momento di riferimento due termini: la data in cui si bandisce la gara e la data in cui la falsità è avvenuta. L'iscrizione nel "Casellario informatico delle imprese qualificate" può certamente avvenire successivamente, ma si tratta di lasso di tempo cui solo la prassi amministrativa può apportare quella riduzione che lo renda ragionevole. Si può ritenere, pertanto, che le stazioni appaltanti debbano, innanzi tutto, procedere ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle autodichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili anche dai dati risultanti dal "Casellario informatico delle imprese qualificate" istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Nell'espletamento di detta verifica le stazioni appaltanti opereranno (secondo consolidato orientamento giurisprudenziale) sulla base di un criterio di ragionevolezza nella ricostruzione della volontà del concorrente e senza limitarsi al solo significato testuale delle dichiarazioni rese. Ciò, tuttavia, non esclude possibili verifiche ulteriori disposte d'ufficio, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, effettuate eventualmente a campione e secondo le modalità previste dalla normativa sull'autocertificazione (art. 71, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) o, comunque, secondo criteri discrezionali della stazione appaltante. In ogni caso, il possesso dei requisiti generali richiesti va verificato nei confronti delle imprese, prima e seconda aggiudicataria, con la richiesta alle stesse di esibizione di tutta la documentazione - eventualmente non ancora acquisita -necessaria ai fini della prova di quanto autodichiarato in sede di domanda di partecipazione. Per tutte le esposte considerazioni
1. I partecipanti alle gare per l'affidamento di contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici devono dichiarare, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nel testo introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 412/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle fattispecie descritte e definite nelle precedenti lettere A), D), E), F), G) e H) del capo II e devono produrre il certificato del Casellario giudiziario e quello dei carichi pendenti. Nel caso di associazioni di imprese o di consorzi l'autodichiarazione e la certificazione devono riguardare tutte le imprese riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi.
2. Le stazioni appaltanti possono disporre nei bandi di gara che la dichiarazione di cui al punto 1) contenga anche l'attestazione di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che, negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente; e che la stessa dichiarazione contenga, altresì, l'attestazione che non è stata pronunziata nei propri confronti sentenza di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario giudiziario spediti a richiesta dei privati, ovvero di irrogazione della pena su richiesta (patteggiamento).
3. Le stazioni appaltanti procederanno ad un primo ed immediato riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese anche con la consultazione del "Casellario informatico delle imprese qualificate" istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Nel caso sia riscontrata la falsità della dichiarazione, le stazioni appaltanti escluderanno il concorrente dalla gara.
4. Nel caso in cui dalla dichiarazione del concorrente o dai certificati -da esso prodotti o in altro modo acquisiti - emerga l'avvenuta sottoposizione dello stesso alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, oppure risultino estese nei suoi confronti i divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di persone con lui conviventi, la stazione appaltante procederà alla esclusione dalla gara a meno che non sia stata successivamente concessa la riabilitazione. Analogamente la stazione appaltante provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara qualora risulti emessa nei suoi confronti sentenza definitiva di condanna per un reato indicato dall'art. 32-quater del codice penale, ovvero sentenza ancorchè non definitiva ma confermata in appello, pronunciata ai sensi del comma 5-ter dell'art. 10 della Legge n. 575/1965. Allo stesso modo procederà alla esclusione dalla gara del concorrente persona giuridica qualora risulti irrogata sanzione interdittiva nei confronti della stessa, emessa ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio. Qualora, invece, risulti pronunziata una sentenza penale di condanna passata in giudicato ovvero di irrogazione di pena patteggiata per altro reato, la stazione appaltante valuterà discrezionalmente l'incidenza della condanna sull'affidabilità morale del concorrente tenendo conto del tipo di reato, delle relative circostanze, della pena irrogata e del tempo trascorso dalla sua commissione e darà adeguata motivazione in merito all'esclusione o meno dalla gara, tenendo in ogni caso conto dell'eventuale riabilitazione ovvero della richiamata estinzione del reato per il quale è stata applicata una pena patteggiata per decorso del termine di cinque o due anni a seconda se si tratti di delitto o contravvenzione.
5. Il divieto di intestazione fiduciaria di cui alla precedente lettera D) del capo II è configurabile, a meno che non vi sia stata regolare comunicazione della identità di un fiduciante regolarmente autorizzato, in ogni caso in cui dagli accertamenti della stazione appaltante risulti conferita, attraverso idonei strumenti giuridici, la legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà concernenti i beni dell'impresa a soggetti diversi dal titolare concorrente.
6. La gravità delle infrazioni "debitamente accertate" in materia di sicurezza ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro sarà valutata dalla stazione appaltante considerando, oltre alla specifica tipologia della violazione commessa, il tipo di sanzione irrogata (arresto o ammenda), l'eventuale reiterazione della condotta, il grado di colpevolezza e le ulteriori conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio).
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